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L'otto per la donna_Maggio

A cura di Luisa Bosisio Fazzi, Ledha

Perché un articolo specifico sulle donne con disabilità all’interno della CRPD

La storia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che chiamerò per brevità con l’acronimo inglese CRPD, inizia nel luglio 2002 con il Primo Meeting del Ad Hoc Committee. Un Comitato aperto a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e costituito per redigere la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Presidente l’Ambasciatore dell’Ecuador, Luis Gallego, Vice Presidenti Ambasciatori di Sud Africa, Filippine, Svezia e Repubblica Ceca.

Iniziò male perché fu chiaro dal primo giorno del meeting che non c’era un accordo sulla necessità per una nuova convenzione.  Fu solo nel 2004 durante il Terzo Meeting che gli Stati Membri e le Organizzazioni delle Persone con Disabilità si sedettero allo stesso tavolo per negoziare il testo della Convenzione.

Fu sempre in quel terzo meeting che la Corea del Sud propose di inserire una disposizione sulle donne con disabilità. Prima di allora il pensiero comune riteneva la CEDAW (Convenzione sulla Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne) fosse sufficiente a proteggere le donne e le minori con disabilità.

Leggendo il contenuto dell’articolo 6 ed in particolare il paragrafo 2 possiamo dire che è una norma  dedicata solo alle donne e che chiede agli Stati parti di garantire lo sviluppo dell’autonomia e dell’indipendenza delle donne per metterle in grado di esercitare in modo consapevole  i loro diritti e le libertà fondamentali contenute nel Trattato.

Possiamo quindi affermare che se la Convenzione rappresenta un traguardo storico per il movimento delle persone con disabilità di tutto il mondo nel riconoscimento dei loro diritti umani, per le donne con disabilità rappresenta la prima opportunità di essere riconosciute come persone.

Dobbiamo tener conte del fatto che le diverse culture e società da cui provenivano i rappresentati dei Governi e delle organizzazioni che hanno elaborato ed approvato in seguito la Convenzione non hanno reso agevole il lavoro delle donne con disabilità coinvolte in tutto il processo.   

Alla fine però ce l’hanno fatta e per la prima volta non c’è solo un articolo specifico sulle donne e le ragazze con disabilità, ma la questione di genere viene sottolineata ed evidenziata negli articoli più significativi dell’intero trattato:

  • nel Preambolo al punto q) ed al punto s)
  • nell’articolo 3 - Principi generali;
  • nell’articolo 8 -Accrescimento della consapevolezza;
  • nell’articolo 16 - Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti;
  • nell’articolo 28 - Standard di vita adeguato e protezione sociale;

La CRPD può essere riconosciuta come un punto di arrivo del lungo processo di riconoscimento della condizione di disabilità come elemento di tipo sociale e di diritto umano. È anche il punto di partenza di un processo di rimozione delle discriminazioni contro le persone con disabilità e delle discriminazioni multiple che le donne e le minori (bambine ed adolescenti) con disabilità affrontano nella loro vita quotidiana ed in ogni ambito.

 


 

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono

soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per

garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà

fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo,

progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio

ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati

nella presente Convenzione.

 

Preambolo

q) Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori

rischi nell’ambiente domestico ed all’esterno, di violenze, lesioni e

abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento

s) Sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti

gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà

fondamentali da parte delle persone con disabilità

 

Articolo 3- Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

(a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la

libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;

(b) la non discriminazione;

(c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

(d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità

come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;

(e) la parità di opportunità;

(f) l’accessibilità;

(g) la parità tra uomini e donne;

(h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto

del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

 

Articolo 8-Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate

allo scopo di:

(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione

delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e

la dignità delle persone con disabilità;

(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le

persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli

ambiti;

(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone

con disabilità.

2. Nell’ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:

(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico

al fine di:

(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;

(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza

sociale nei confronti delle persone con disabilità;

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini

delle persone con disabilità, del loro contributo nell’ambiente lavorativo

e sul mercato del lavoro;

(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente

tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti

delle persone con disabilità;

(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone

con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;

(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza

riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 16-Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento,
violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali,

educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno

e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di

violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni

forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente

alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne

prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere

ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle

modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza

e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto

dell’età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza

e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi

destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità

indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico,

cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle

persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o

maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e

la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute,

il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda

in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all’età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci,

ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i

minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro

persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

 

Articolo 28-Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone

con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione,

abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni

di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere

l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione

sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione

fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere

l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua

salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza

per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a

costi accessibili;

(b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne

e delle minori con disabilità nonchè delle persone anziane con disabilità,

ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni

di povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese collegate

alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di

sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;

(d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio

sociale;

(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti

pensionistici.

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